Responsabilità medico-chirurgica d’equipe, opera sempre il principio di affidamento ? – Avv. Valter Marchetti
Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza 17 novembre 2009, n. 43958
Fatto.
A carico di un medico del reparto di pronto soccorso veniva formulata l’imputazione di avere dimesso un paziente ( ricoverato a seguito di caduta da una pianta), prima di completare gli accertamenti strumentali diretti ad escludere fratture del tratto cervicale del paziente, con lesione del midollo spinale e che tale ritardo nella diagnosi aveva provocato a sua volta un ritardo nell’intervento chirurgico con la conseguente alterazione della meccanica respiratoria e crisi di insufficienza respiratoria correlata ad un interessamento dei muscoli respiratori che insieme al grave quadro di bronco pneumopatia cronica ostruttiva e di corona sclerosi da cui il soggetto era affetto, aveva provocato la morte del medesimo.
Profili di colpa individuati dal Giudice di primo grado e confermati in Appello:
- mancata adozione di presidi atti alla stabilizzazione della colonna vertebrale del paziente;
- esclusione profili di colpa in ordine alla omessa richiesta al radiologo di ulteriori ed approfonditi accertamenti e l’omesso trasferimento del paziente ad altro nosocomio al fine di effettuare le indagini cliniche non eseguite dal radiologo dell’ospedale per le particolari condizioni soggettive del paziente che avevano impedito di eseguire talune proiezioni.
Osservano i Giudici di merito “ proprio l’impossibilità degli accertamenti in distretti rilevanti della colonna dorsale e cervicale, oltre alla alta possibilità di frattura, avrebbero dovuto indurre il sanitario, a prescindere dalla temporanea dimissione o meno del XXX, di adottare, in ogni caso, tutte quelle precauzioni ( il collare rigido e le prescrizioni inerenti il decubito) atte ad impedire che potessero avere inizio fenomeni di scivolamento dei metanieri, con conseguente compromissione midollare”.
La difesa del ricorrente
Secondo la linea difensiva del ricorrente, questo ultimo nella sua qualità di medico del pronto soccorso, una volta disposti gli accertamenti radiografici nei confronti del paziente ed acquisito il referto stilato dal primario del reparto di radiologia - che aveva escluso lesioni traumatiche - aveva correttamente adempiuto all’espletato delle mansioni di rispettiva competenza e non aveva provveduto all’adozione dei presidi atti alla stabilizzazione della colonna vertebrale del paziente, facendo affidamento sulla professionalità del medico radiologo.
La Cassazione penale boccia la tesi difensiva del ricorrente.
Infatti, osservano i giudici di legittimità, nella attività medico chirurgica caratterizzata dalla cooperazione multidisciplinare - anche se svolta non contestualmente come nella fattispecie in esame - sotto il profilo della colpa professionale, “ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico “.
In base al principio appena affermato, ogni sanitario è tenuto a conoscere ed a valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, “ sia pure specialistica in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio “ ( Sezione IV, 22 maggio 2009, Riva ed altro).
Se non viene rispettato l’obbligo cautelare appena riportato si può configurare una responsabilità concorsuale dei professionisti sanitari in questione.
Attività d’equipe e principio di affidamento.
I giudici di legittimità, nella sentenza in esame, ribadiscono che ogni sanitario deve poter confidare che ciascun professionista d’equipe si comporti adottando le regole precauzionali relative al modello di agente proprio dell’attività sanitaria concretamente posta in essere.
In particolare, deve osservarsi come, il soggetto titolare di una posizione di garanzia tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso, può considerarsi esente da ogni responsabilità solo qualora tale evento possa esser collegato alla condotta esclusiva di altri - (con)titolare di una posizione di garanzia – in ordine alla correttezza del cui operato il primo abbia fatto, appunto, legittimo affidamento.
Il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque.
Si pensi al caso in cui l’altrui condotta poggi sull’inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi richiama tale principio. In simile situazione osserva la Cassazione, quando “ il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio dell’equivalenza delle cause ”, salvo sia possibile affermare l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta avente le note caratteristiche di eccezionalità e imprevedibilità di cui all’art.41, comma 2, del Codice penale. In questo ultimo caso, infatti, la condotta sopravvenuta farebbe venir meno la situazione di pericolo originariamente provocata o comunque la modificherebbe a tal punto da escludere qualsiasi collegamento al precedente garante della scelta posta in essere.
Nel caso in esame sussiste solo uno dei profili di colpa individuati dal giudice di primo grado e cioè quello inerente la mancata adozione di presidi atti alla stabilizzazione della colonna vertebrale del paziente in quanto, osservano i giudici di Cassazione, proprio l’impossibilità di detti accertamenti in distretti rilevanti della colonna dorsale e cervicale, oltre alla alta possibilità di frattura, “ avrebbero dovuto indurre il sanitario, a prescindere dalla temporanea dimissione o meno del XXX, di adottare in ogni caso tutte quelle precauzioni ( il collare rigido e le prescrizioni inerenti il decubito) atte ad impedire che in ogni caso potessero avere inizio fenomeni di scivolamento dei metameri, con conseguente compromissione midollare “.
Dovere del medico di Pronto soccorso.
Come emerge anche dalla perizia di causa, quando una persona è protagonista di una caduta, specie se da una pianta come nel caso in esame, l’accadimento più frequente dopo un trauma è quello di una compressione progressiva nel senso che il soggetto perde progressivamente forza e funzione motoria, perché i metameri vertebrali – a seguito della frattura – scivolano progressivamente oppure perché il trauma provoca il progressivo edema del tessuto nervoso. A fronte di tale quadro clinico, dovere di un medico di Pronto soccorso è quello di adottare tutte le cautele sopra elencate proprio in considerazione dell’alta probabilità di frattura – evidenziata anche dalla sintomatologia dolorosa manifestata dal paziente con riferimento alla regione cervicale e dorsale- e dalla assoluta parzialità degli accertamenti svolti dal radiologo.
Nella fattispecie de qua ed a fronte di quanto appena sopra detto, non è possibile invocare il principio di affidamento in quanto il medico del Pronto soccorso non si è trovato ad operare sul presupposto che altri colleghi avessero adempiuto ai propri compiti “ ma proprio sulla base della situazione fattuale opposta: ergo, la consapevolezza che l’altro sanitario ( il radiologo) non aveva potuto materialmente procedere all’accertamento richiestogli. Tale situazione avrebbe dovuto imporre all’imputato l’adempimento dei doveri cautelari bene individuati dal giudice di merito”.
Valter Marchetti, Avvocato del Foro di Savona